Pastore dell'Asia Centrale e del Caucaso
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Taglio delle orecchie

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Messaggio  Ospite Mer Nov 03, 2010 1:48 pm

Ciao a tutti,
come avrete letto o sentito, al senato è passata la legge che, tra le altre cose, prevede la possibilità di tagliare le orecchie ai cani. Pertanto, se non ci saranno "intoppi" istituzionali (cambio di geverno e/o rinnovamento del parlamento), la legge dovrebbe avere un facile passaggio alla camera prima di essere approvata in via definitiva.
A tal proposito mi sento di fare le seguenti personalissime considerazioni:

1) non credo né ho mai creduto che le amputazioni o le mancate amputazioni abbiano importanza nell'ottica di "tutela" delle nostre razze. Al limite c'è l'importanza di una tradizione... Ritengo però che ci sia un'importanza etica per quanto riguarada i cani da show in quanto sarebbe auspicabile che in un ambito sportivo i cani si confrontassero a parità di condizioni

2) la legge attualmente in vigore è una legge nazionale e pertanto non può avere un valore relativo all'intero patrimonio internazionale delle razze

3) sui modi per eludere questa legge è già stato detto molto e sappiamo benissimo quanto sia facile farlo. Inoltre, al di là del testo di legge, si dovrebbe verificare se, in un'eventuale azione legale contro chi ha amputato, un giudice riterrebbe davvero un maltrattamento il taglio delle orecchie di un cane tenuto secondo tutti i criteri di amore e rispetto dell'animale.

4) non credo che l'allevatore si possa far carico anche delle decisioni di un legislatore "isterico"

5) personalmente preferisco i cani amputati soprattutto se si tratta di Asia ma è solo una questione di gusti.

6) se il cane deve lavorare, le orecchie rappresentano un punto debole e comunque quando i cuccioli ligano tra loro uno dei punti su cui infieriscono è proprio quello.

Se avete voglia di dire la vostra mi farebbe molto piacere discuterne in quanto gli interventi sul forum rispetto a questo argomento sono un po' datati...
Un saluto, Marco.

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Messaggio  fox Mer Nov 03, 2010 11:00 pm

Ciao a tutti sul taglio delle orechie,già lo scrissi su canitalia e quì lo riconfermo,sono sempre stato favorevole.
Non ho mai raccontato che alla fine de gli anni 80 lavoravo in una carrozzeria,il proprietario aveva due cani maschi (incroci)padre e figlio,il padre un icrocio tra un collie e un pastore tedesco,il figlio sembrava il classico cane lupo italiano.
gli chiesi perchè il cane aveva le orechie mezze rotte sembravano foglie mangiate dai bruchi,mi bisse che Buck (il padre )lo aveva trovato in un bosco legato ad un albero era incazzato affamato e ferito alle orecchie,lo avevano ferito i cinghiali,buck era un piccolo carroarmato un cane con un carattere e una tempra eccezzionale,fu abbandonato in un bosco,e quando il mio ex principale lo trovò era ridotto male magro e mal ridotto tanto che i cinghiali tentarono di ucciderlo ,ma lui si difese alla grande,e da signore visse il resto dei suoi anni in una carrozzeria dietro al cimitero di Staglieno (GE).
Quando il problema del taglio delle orecchie tornò alla ribalta,pensai anche a quel cane con le orecchie fatte a pezzi dai cinghiali,quindi non c'e soltanto il lupo o l'estetica,poi ci fù Aaron un cane di mio fratello un Dobermhan con le orechie intere che se non facevi att,ne si feriva e quando scrollava la testa,sembrava di assistere ad ubìn film di Dario Argento.
si io sono favorevole al taglio per motivi di salute in primis e poi per estetica.
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Messaggio  fox Gio Nov 04, 2010 11:25 am

ah dimenticavo,quì a Genova,per trovare i cinghiali non devi andare nei boschi,ma in certi quartieri sono loro che vengono in città,e c'è gente che gli dà il mangiare.
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Messaggio  avalon Gio Nov 04, 2010 2:03 pm

Quindi la pubblicita' del CINGHIALE SULLO STOMACO l' hanno girata a Genova ? What a Face What a Face What a Face
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Messaggio  Ospite Ven Nov 05, 2010 11:36 am

Vorrei aggiungere solo un piccolo pensiero a quanto ho già scritto.
Mi ha un po' rattristato il fatto che nelle legge in questione il taglio delle orecchie sia considerata una pratica sullo stesso livello dell'operazione alle corde vocali o di altri interventi chirurgici che a mio avviso sono una violenza gratuita. Infatti queste pratiche vengono citate nello stesso comma e quindi sono tutte quante permesse o vietate senza distinzione alcuna.
Insomma, chi taglia o ha tagliato le orecchie è considerato come quei gentiluomini che tagliano le corde vocali ai cani per non farli abbaiare.
Un saluto

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Messaggio  Daniele Prosperi Mar Dic 07, 2010 4:20 pm

Mi giunge voce che in gazzetta ufficiale n 283 del 3 12 2010 è uscita la nuova legge, qualcuno ne ha riscontro?
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Messaggio  Daniele Prosperi Mar Dic 07, 2010 4:24 pm

non essendoci nulla che parla del taglio di coda e orecchie, qualcuno conosce un avvocato per sapere se in questi termini è ancora valido il decreto Martini e quindi si deve aspettare fino a Marzo 2011, o meno?
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Messaggio  karanuker Mar Dic 07, 2010 6:05 pm

Daniele Prosperi ha scritto:Mi giunge voce che in gazzetta ufficiale n 283 del 3 12 2010 è uscita la nuova legge, qualcuno ne ha riscontro?
ecco il testo della

Legge 4 novembre 2010, n. 201 - G.U. n. 283 del 03/12/2010
Legge 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(GU n. 283 del 03/12/2010)
Testo in vigore dal 04/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ».

ART. 4
(Traffico illecito di animali da compagnia).
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5
(Introduzione illecita di animali da compagnia).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, e' soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti e' stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo' conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7
(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge e' commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a tale limite.
5. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATI
Allegato
Convenzione Europea
per la Protezione degli animali da compagnia

Guardate l'articolo 10 di questa Convenzione


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2836):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) il 19 ottobre 2009.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 29 ottobre 2009, il 3, 5, 17 e 19 novembre 2009.
Esaminato in aula il 9 e 12 novembre 2009 ed approvato il 25 novembre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1908):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, il 9 e 22 dicembre 2009; il 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2010, il 14 aprile 2010 e il 18 maggio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 settembre 2010.
Camera dei deputati (atto n. 2836/B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2010 con pareri delle commissioni I, V e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III, in sede referente, il 29 settembre 2010; il 6 e 19 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato il 27 ottobre 2010.
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Messaggio  karanuker Mar Dic 07, 2010 6:26 pm

Nella legge non si parla di taglio di code e orecchie, per cui è in obbligo la Convenzione Europea che all'Articolo 10 vieta caudotomia e conchectomia ai fini estetici.
karanuker ha scritto:
ART. 2
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
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Messaggio  karanuker Mar Dic 07, 2010 7:49 pm

praticamente è peggiorato tutto si potrà importare cani mozzati impunemente e sono aumentate le pene per chi mozza in Italia.
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Messaggio  Ospite Mar Dic 07, 2010 8:38 pm

Ciao a tutti,
la mia personale interpretazione della lettura del testo è stata che essendo il taglio "non vietato" dalla legge, da marzo in poi i cani potranno di nuovo essere amputati ma ovviamente posso sbagliarmi.
In ogni caso chiederò a breve un'interpretazione più autorevole della mia ad un amica che è avvocato e giudice.
Rimane poi la questione della dicitura "taglio per fini estetici" che lascia un ampio margine di interpretazione alla legge stessa (tanto per cambiare!), in quanto, secondo questo criterio, il cane potrebbe essere amputato per altri fini. Ad esempio il lavoro.
Inoltre (e anche questa è una mia personalissima opinione), ritengo assai improbabile che questa legge trovi o abbia mai trovato una reale applicazione nella pratica perché in un'eventuale fase processuale successiva ad un'ipotetica denuncia, si dovrebbe dimostrare che il taglio risulti realmente un maltrattamento per il cane e la vedo dura soprattutto se l'animale è tenuto dal padrone secondo tutti i criteri di legge, dell'amore e del buon senso.
Insomma è un gran casino...
Se ho notizie vi faccio sapere.
Ciao

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Messaggio  fox Mar Dic 07, 2010 9:46 pm

Ciao marco,anchè io ho notato il particolare dei fini estetici,e cosa si intende per maltrattamento,io non credo che in origine i pastori maltrattassero i cani,e non credo che gli tagliassero le orecchie per fini espositivi.tempo fa girava su youtube un video dove si vedeva il taglio delle orecchie a un cucciolo di caucaso di pochi gg di vita,e non ha sofferto per niente.
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Messaggio  Gennaro Mer Dic 08, 2010 7:20 pm

Come voi sono favorevolissimo al taglio delle orecchie e in merito a questo argomento vi racconto che cosa è successo alla mia meticcia di un anno(incrocio con labrador)una settimana fa.Nel tentativo di azzannare un grosso ratto la meticcia e' stata morsa dal roditore all'orecchio destro,prococandole una ferita di 1,5 cm.Nonostante la ferita era piccola la cagna ha perso moltissimo sangue dall'orecchio,ho trovato macchie di sangue nel mio cortile di 300 mq dappertutto e l'emorragia si è fermata solo in serata,grazie ad una buona medicazione che gli abbiamo fatto io e mia moglie. Da questa esperienza mi immagino se le due asia integre che ho si azzuffassero per un qualsiasi motivo quanto sangue perderebbero dalle loro orecchie.Due settimane fa ho parlato con Rosella dell'Enci di Milano,favorevolissima anche lei al taglio e mi ha detto che,purtoppo,bisogna aspettare marzo 2011 per sapere se la legge divieto piu'stupida che si potesse inventare cadra' o no.Io ancora ci spero,un abbraccio circolare a tutti voi,Gennaro

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Messaggio  Ospite Mer Dic 08, 2010 8:00 pm

Grazie dell'intervento Gennaro.
Il fatto è che, come giustamente hai sottolineato, se un cane si ferisce alle orecchie non può leccarsi e rischia di perdere molto sangue in caso di ferite.
Mi auguro che la legge si concentri sui maltrattamenti reali e non su queste stupidaggini.
In ogni caso i cani che rimarranno con me in allevamento e lavoreranno col le capre avranno tutti le orecchie tagliate.
Non devo fare expo e francamente mi preoccupo di trovare la soluzione migliore per i miei cani e per me, non certo per chi scrive leggi così stupide.
Un saluto, Marco.

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Messaggio  fox Mer Dic 08, 2010 10:13 pm

Marco ha scritto:Grazie dell'intervento Gennaro.
Il fatto è che, come giustamente hai sottolineato, se un cane si ferisce alle orecchie non può leccarsi e rischia di perdere molto sangue in caso di ferite.
Mi auguro che la legge si concentri sui maltrattamenti reali e non su queste stupidaggini.
In ogni caso i cani che rimarranno con me in allevamento e lavoreranno col le capre avranno tutti le orecchie tagliate.
Non devo fare expo e francamente mi preoccupo di trovare la soluzione migliore per i miei cani e per me, non certo per chi scrive leggi così stupide.
Un saluto, Marco.
Quoto Marco,anche io se dovessi un domani fare una cucciolata,gli taglierei le orecchie,tanto in expò non ci vado e per quanto riguarda un eventuale denuncia sul maltrattamento con un buon avvocato.....è tutto da dimostrare,poi non dimentichiamoci che questa legge europea,a i fini riproduttivi consente la sterilizzazione e la castrazione,quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra.
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Messaggio  karanuker Gio Dic 09, 2010 2:27 pm

Visto che nn erano chiari miei messaggi sopra ve li raggruppo in uno solo:

ecco il testo della [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] che all'articolo 10 vieta interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da comagnia o con altri scopi non curativi.

la legge 4 novembre 2010, n. 201 - G.U. n. 283 del 03/12/2010 recita

all'ART. 2
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Visto quanto sopra: il taglio è vietato e le pene aumentate.

Perché il taglio di code e orecchie fosse consentito questo doveva essere espressamente previsto nel testo della legge.
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Messaggio  alessandro zampetti Gio Dic 09, 2010 3:37 pm

questa è la risposta dell'enci ad una mail di chiarimento:

In Italia non si possono tagliare le orecchie per tutte le razze e le code solo per le razze dove non è consentito nello standard fino al Marzo 2011 cioè fino a quando non scade l'ordinanza Martini effettuata nel Marzo 2009 con validità due anni

--
Cordiali saluti.

Rosella Lanzoni
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Tel. 02 70020324 - [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
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Messaggio  karanuker Gio Dic 09, 2010 3:44 pm

La legge ha più valore dell'ordinanza, e questa legge per come è scritta non consente interventi chirurgici per modificare l'aspetto.
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Messaggio  karanuker Gio Dic 09, 2010 3:47 pm

karanuker ha scritto:
Perché il taglio di code e orecchie fosse consentito questo doveva essere espressamente previsto nel testo della legge.
altrimenti vale il testo della Convenzione (vedi Art. 10)
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Messaggio  Daniele Prosperi Gio Dic 09, 2010 4:50 pm

Allora Marco, quando avrai risposta dalla tua amica Giudice e avvocato?
Finchè non me lo dice un avvocato la sicurezza non ce l'avrò mai...
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Messaggio  Ospite Gio Dic 09, 2010 4:53 pm

Come ho già scritto, senza niente togliere alla valutazioni soggettive di ognuno di noi, credo che il parere di un tecnico non guasti visto che in Italia non si e' ancora capito se si può esporre il crocifisso nelle scuole, se i presidenti delle Regioni posso essere destituiti dal Tar, se i presidi delle scuole possono rimuovere simboli di partito dalla scuole andando contro i pareri dei sindaci ecc.
Ribadisco il fatto che in ogni caso le mie prossime cucciolate per i motivi già citati saranno amputate e di questo ovviamente mi assumo la responsabilità.
Ciao a tutti
p.s. Daniele l'ho chiamata cinque minuti fa ed era impegnata. Appena mi richiama vi aggiorno...

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Messaggio  Daniele Prosperi Gio Dic 09, 2010 5:01 pm

.. e comunque, la impressione è che:
1 -La legge non prevede pene per il taglio di orecchie e code (e legge è superiore al decreto quindi lo delegittima).
2 - Nella convenzione europea il taglio è reato, ma nella legge italiana appena uscita non sono previste pene per questo reato quindi..
3 -Un veterinario consultato poche settimane fa mi diceva che il "reato" è depenalizzato (questo confermerebbe il mio pensiero).

Per quanto il ragionamento di Luiza fila, la legge e la logica, soprattutto in Italia non vanno di pari passo, quindi per avere la certezza aspetterei ancora un pò.
Io non ho letto il testo della convenzione europea, ma se li non ci sono indicate pene secondo me il discorso potrebbe filare
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Messaggio  fox Gio Dic 09, 2010 6:01 pm

e ricordiamoci che siamo in Italia,detto anche il bel paese e non solo per la storia.... Smile
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Messaggio  Daniele Prosperi Gio Dic 09, 2010 6:26 pm

inoltre mi sembra che non ci sia più nemmeno la voce che diceva che era "vietata la commercializzazione di animali con coda e orecchie tagliate", quindi la tesi potrebbe essere avvalorata anche da questo..??..
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Messaggio  karanuker Gio Dic 09, 2010 8:06 pm

Speriamo bene.
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